Fac Simile Statuto Società Cooperativa PDF E Word

Fac Simile Statuto Società Cooperativa PDF E Word

In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di statuto società cooperativa PDF e Word editabile da scaricare e compilare con i dati mancanti.

Esempio statuto società cooperativa

Di seguito viene proposto un esempio di statuto società cooperativa da utilizzare per scrivere un documento di questo tipo.

STATUTO
Art. 1
È costituita una Società Cooperativa denominata: . . . . .
Art. 2
La sede della Cooperativa è posta nel Comune di . . . . .
Art. 3
La società ha per oggetto specificatamente . . . .
Art. 4
La società può svolgere la propria attività anche con terzi.
L’attività mutualistica si svolgerà secondo le seguenti regole: . . . . .
I ristorni ai soci andranno effettuati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo i seguenti criteri di ripartizione: . . . . .
Art. 5
La durata della società è stabilita fino al . . . . .
Art. 6
I soci devono possedere i seguenti requisiti: . . . . .
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
L’ammissione a socio avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell’interessato.
I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7
Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dalla legge (ovvero: Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio nei seguenti casi: . . . . . ). Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell’interesse della società. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della società ed il Consiglio dovrà esaminarla entro sessanta giorni.
Se non sussistono giusti motivi per il recesso, il Consiglio dovrà darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà proporre opposizione avanti il Tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Art. 8
L’esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato integrale pagamento delle quote (o delle azioni) può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, ivi compreso il caso del socio che eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, nonché per tutti gli altri casi previsti dalla legge.
L’esclusione del socio dalla società viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione (ovvero: dall’Assemblea) e contro tale deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
In caso di morte del socio i di lui eredi hanno diritto alla liquidazione della quota (ovvero: al rimborso delle azioni) a norma di legge.
Art. 9
La liquidazione della quota (o il rimborso delle azioni) al socio uscente o ai di lui eredi ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio. L’art. 2535 C.C. regola la liquidazione della partecipazione sociale e l’eventuale rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta giorni dall’approvazione del bilancio.
La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.
Art. 10
Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota.
Ai soci cooperatori persone giuridiche è attribuito un voto ogni ventimila euro di quota (ovvero: un voto ogni gruppo di azioni il cui complessivo valore nominale sia pari a ventimila euro) (ovvero: A ciascun socio cooperatore persona giuridica è attribuito un voto ogni trenta dei suoi membri). Tuttavia in nessun caso il numero di voti attribuito a ciascun socio cooperatore persona giuridica può superare il numero di cinque.
I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.
Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
Art. 11
L’Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del caso, alla nomina di due scrutatori. L’Assemblea nomina un segretario.
Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, mediante avviso inserto nel giornale organo di categoria; sono valide in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.
Art. 12
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l’Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo che avvenga per acclamazione.
Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
Art. 13
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di . . . . . (almeno tre) membri, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della società (ovvero altro sistema di amministrazione fra quelli richiamati dall’art. 2544 C.C.: vedi formule 43.3.4. e 43.3.5., fermo restando che, ai sensi dell’art. 2542 secondo comma C.C. inserito dall’art. 1, comma 936, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti).
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo.
La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fra gli amministratori.
Art. 14
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni compreso l’uso della firma sociale a singoli suoi componenti nei limiti previsti dall’art. 2381 C.C., fermo restando che non potranno altresì essere delegati dagli Amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico con i soci. Entro gli stessi limiti di legge il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.
Art. 15
Anche se non richiesto dalla legge, la società, mediante delibera dell’assemblea, può nominare un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Quando la legge prescrive l’obbligatorietà del Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge.
In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
Il tutto nell’osservanza degli articoli 2543 e 2477 C.C. e salve le inderogabili disposizioni di legge.
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge.
(In base al combinato disposto dell’articolo 2543 C.C. e dell’ivi richiamato art. 2477 C.C. in tema di società a responsabilità limitata, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che la cooperativa sia regolata dalle norme sulla s.p.a. o dalle norme sulla s.r.l., se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti;
d) quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.)
Art. 16
Gli esercizi sociali si chiudono al . . . . . di ogni anno.
Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno il diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante eventualmente assistito da professionisti di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo.
I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Art. 17
Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
L’assemblea determina, nel rispetto dell’art. 2545 quinquies C.C., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti.
La percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori è del . . . . . % da ripartirsi secondo le seguenti modalità: . . . . . (
(In caso di cooperativa a mutualità prevalente:
È fatto comunque divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
È inoltre vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori e, ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.)
(Eventualmente e sempre che non si tratti di cooperativa a mutualità prevalente:
L’assemblea è autorizzata ad assegnare ai soci le riserve divisibili anche mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate (ovvero: mediante l’emissione di nuove azioni), anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2525 C.C., nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario).
Art. 18
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’art. 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
Art. 19
Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti in materia tra cui le disposizioni sulle società per azioni in quanto compatibili.

Come compilare statuto società cooperativa

Per compilare il modulo di statuto di una società cooperativa come quello sopra riportato, è necessario seguire alcune indicazioni specifiche per ciascuna sezione. Questo processo assicurerà che lo statuto sia personalizzato in base alle esigenze e alle specificità della società cooperativa che si intende fondare. Di seguito una guida passo passo:

1. Denominazione e Sede della Società
– Art. 1: Inserire la denominazione completa della Società Cooperativa.
– Art. 2: Specificare il Comune in cui sarà localizzata la sede principale della cooperativa.

2. Oggetto Sociale e Attività
– Art. 3: Definire in modo chiaro e dettagliato l’oggetto sociale, ovvero le attività che la cooperativa intende svolgere. Questo deve essere specifico in quanto determina l’ambito di attività della cooperativa.
– Art. 4: Eventualmente, specificare le regole con le quali l’attività mutualistica si svolgerà, inclusi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci.

3. Durata
– Art. 5: Indicare la durata della società, che può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. Se a tempo determinato, specificare la data di termine.

4. Requisiti per i Soci e Modo di Ammissione
– Art. 6: Enumerare i requisiti necessari per diventare soci della cooperativa e descrivere il processo di ammissione, inclusi eventuali limiti alla concorrenza.

5. Ritiro e Esclusione dei Soci
– Art. 7 e 8: Descrivere le condizioni e i procedimenti riguardanti il ritiro volontario dei soci dalla cooperativa, l’esclusione di un socio e le modalità di comunicazione e opposizione a tali decisioni.

6. Diritti e Obbligazioni dei Soci
– Art. 9-11: Stabilire come vengono gestiti il rimborso delle quote o delle azioni in caso di uscita di un socio, il diritto di voto in assemblea, e il funzionamento dell’assemblea dei soci.

7. Gestione e Amministrazione
– Art. 12-14: Indicare la composizione e i poteri del Consiglio di Amministrazione, le modalità di voto e di nomina degli amministratori.

8. Organo di Controllo e Revisori
– Art. 15: Se necessario, specificare se è stato nominato un organo di controllo o un revisore o collegio sindacale, in conformità alla legge.

9. Bilancio e Utili
– Art. 16-17: Definire le date di chiusura degli esercizi sociali, le modalità di gestione e di distribuzione degli utili, e le regole specifiche per la riserva legale e per i fondi mutualistici.

10. Scioglimento
– Art. 18: Dettagliare le condizioni e le modalità di scioglimento della società cooperativa.

11. Disposizioni Finali
– Art. 19: Indicare che, per tutte le materie non espressamente regolate dallo statuto, si farà riferimento alle norme vigenti, inclusa la normativa sulle società per azioni quando applicabile.

Statuto società cooperativa PDF

Di seguito è possibile trovare un fac simile statuto società cooperativa PDF da scaricare e stampare.

Statuto società cooperativa Word

In questa sezione proponiamo un fac simile statuto società cooperativa Word editabile da compilare e modificare.

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